Il quadro legislativo relativo all’acido ipocloroso è normato a livello europeo, in diversi regolamenti e direttive in costante aggiornamento, con l’obiettivo di armonizzare le definizioni, le modalità d’uso e i limiti massimi residui in tutti gli stati dell’unione.
Il documento chiave nel settore è rappresentato dal BPR (Biocidal Products Regulation), noto anche come “regolamento sui biocidi”, Reg (UE) 528/2012, che concerne l’utilizzo e l’immissione sul mercato di biocidi nei vari settori di applicazione. Tale regolamento pone l’attenzione sul processo di autorizzazione che devono sostenere i diversi biocidi e principi attivi per poter essere commercializzati.
Per quanto riguarda l’acido ipocloroso, a febbraio 2021 sono state rilasciate quattro importanti direttive che vanno ad aggiornare il regolamento BPR, riconoscendo l’acido ipocloroso come agente biocida.
In particolare, le direttive (UE) 2021/364 e 2021/365 basandosi su quanto indicato nel BPR, vanno a riconoscere il “cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso o da elettrolisi di cloruro di sodio” come principio attivo ai fini del suo uso in biocidi del tipo di prodotto 1 (igiene umana).
Le direttive (UE) 2021/345 e 2021/347 autorizzano il cloro attivo, ottenuto nelle e modalità sopracitate, come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 2, 3, 4, 5.
I tipi di prodotti vengono esplicitati nel BPR; per quanto riguarda le nuove approvazioni dell’acido ipocloroso si fa riferimento al gruppo 1 di biocidi (disinfettanti) e nel dettaglio:
Numero di prodotto (Gruppo 1) | Ambito di utilizzo |
---|---|
1 | Igiene umana |
2 | Disinfettanti e alghicidi non destinati a uso diretto sull’uomo o animali |
3 | Igiene veterinaria |
4 | Settore dell’alimentazione umana e animale |
5 | Acqua potabile |